La legge fiscale prevede agevolazioni importanti come il credito d’imposta per chi investe in attività di Ricerca e Sviluppo(R&S) ed Innovazione tecnologica. Nel tempo meccanismi sempre più stringenti e definizioni sempre più dettagliate hanno portato tante aziende a vedersi tolto il benificio o ad evitare di farne richiesta per non correre il rischio di sanzioni.
Un breve excursus sulla displina giuridica e fiscale
Il credito d’imposta in ambito R&S parte nel 2014 per essere sostituito, con la legge 160/2019, con il “bonus ricerca e sviluppo e innovazione” o per “investimenti 4.0”. Quest’ultimo ha subito una serie di aggiustamenti in questi ultimi anni volti a definire la misura del credito in base alla tipologia di investimenti agevolabili.
In questo periodo di storia l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato cosa effettivamente significasse R&S ed innovazione ciò per poter effettuare accertamenti, insieme alla Guardia di Finanza, relativamente a possibili abusi ed illeciti. I controlli sostanziali hanno portato a verificare le condizioni di spettanza del credito basandosi su diverse interpretazioni del concetto di innovazione. Negli anni tali interpretazioni hanno avuto un sempre migliore contorno fino a prendere come riferimento, dal 2014 al 2018, il Manuale di Oslo “Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data” e dal 2019 il Manuale di Frascati “Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development”.
I due Manuali risultano connotati da due differenti tipi di approccio , con la conseguenza che la difesa potrebbe essere maggiormente sostenibile, anche ai fini dello scomputo delle sanzioni.
Le sanzioni
Qualora le spese sostenute non fossero ammissibili per ricevere l’agevolazione fiscale la contestazione riguarderà la fattispecie di reato fiscale di indebita compensazione con credito inesistente che comporta una possibile sanzione dal 100 al 200 percento del credito inesistente dichiarato, chiaramente fatte salve eventuali responsabilità civili, penali e amministrative.
Gli importi derivanti dal recupero dei crediti inesistenti possono essere richieste entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito stesso.
Relazione Tecnica e Competenze dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha escluso, con la circolare n. 31/E diramata il 23 dicembre 2020, dall’area dell’interpello le istanze nell’ambito della R&S poichè l’istruttoria richiederebbe competenze tecniche specifiche di cui l’Agenzia non dispone.
Pertanto l’azienda che vuole usufruire del credito di imposta e vuole mettersi al riparo da possibili sanzioni, non potendo usare il meccanismo dell’interpello può:
- comprendere ed analizzare attestando autonomamente la fattispecie tecnico-giuridica che soddisfa i requisiti previsti dai Manuali di Oslo e Frascati sperando che un accertamento dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza possa valutare come soddisfacente tale attività e quindi permetterle di superare il controllo;
- affidarsi ad un Innovation Manager accreditato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed iscritto all’Albo esperti innovazione tecnologica per stilare una relazione tecnica che verifichi la sussistenza dei requisiti tecnici dell’oggetto della R&S nella sua interezza ed anche di sue specifiche componenti perchè il credito d’imposta può essere anche parziale e non riguardare un prodotto nel suo complesso.
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